IL DESIGN REGISTRATO
Il design italiano registrato e non registrato
In Italia è possibile tutelare la forma estetica di un prodotto mediante l'istituto giuridico del "design", o ovvero il "design registrato" e il "design non registrato". Tale distinzione, che ricalca la respettiva normativa comunitaria sul design, è da tenere in considerazione ogni qualvolta si decida di tutelare disegni o modelli in quanto differenti sono i diritti che scaturiscono in capo ai due istituti.
Che differenze vi sono tra design nazionali registrati e non registrati?
Innanzitutto è differente il metodo attraverso il quale è possibile ottenere la tutela.
Il design registrato permette di acquisire i diritti per un determinato disegno o modello in seguito ad una registrazione formale. Il titolare, infatti, dovrà presentare una domanda di registrazione accompagnata dal pagamento di alcune tasse; i documenti saranno poi formalmente esaminati, e, una volta che siano ritenuti validi tutti requisiti richiesti, l'UIBM provvederà al rilascio di una certificazione di registrazione.
Il design non registrato, invece, permette di acquisire i diritti in seguito alla divulgazione del disegno o modello negli ambienti specializzati del settore in cui si opera. Tale divulgazione, di cui il titolare deve avere prova certa riguardo alla data, permette l'acquisizione automatica dei diritti senza il disbrigo di alcuna pratica o pagamento di alcuna tassa.
La seconda differenza fa riferimento al tipo di diritti che le due tipologie di tutela conferiscono.
Il design registrato dà diritto esclusivo di utilizzazione, fabbricazione, offerta, commercializzazione, divieto a terzi di utilizzo senza autorizzazione, divieto di importazione ed esportazione del bene incorporante il disegno/modello. La tutela, dunque, si estende sia alle copie pedisseque che agli oggetti simili o, per meglio dire, a tutti gli oggetti che presentino lo stesso "carattere individuale".
Il design non registrato, al contrario, consente solo di vietare a terzi l'utilizzo di un prodotto incorporante un disegno o modello che sia riconducibile ad una copiatura pressoché integrale. Questa norma è nata ad esempio per reprimere il commercio ambulante di copie di griffes famose.
Il design registrato, infatti, è un titolo che permette di richiedere con più facilità ad un tribunale il sequestro o l'inibitoria di prodotti contraffatti o imitativi, tale titolo attesta l'esistenza del diritto e quindi i tribunali si sentono più sicuri nell'emettere provvedimenti urgenti.
In terzo luogo, presentano periodi di validità diversi: il design registrato presenta validità quinquennale con possibilità di rinnovo per un massimo di 25 anni; il non registrato presenta validità triennale con la possibilità entro il primo anno di proseguire con una registrazione o comunitaria o presso singoli stati (all'interno dei quali vale come un comunitario registrato).
Infine, il design registrato può essere usato come base per richiedere i diritti di design all'estero, quello non registrato no.
I vantaggi del modello registrato sono a questo punto evidenti. Qualunque imprenditore effettui investimenti sulla 'forma' del prodotto e quindi sul design deve ricorrere a quest'istituto. La registrazione di un design dà corpo ad un "bene immateriale" andando ad inserirsi nel patrimonio aziendale, in inventario e nel bilancio. Questo, inoltre, costituisce un diritto cedibile a terzi, ed è infatti possibile concederlo in licenza. Molte banche accettano designs registrati come garanzia a fronte di prestiti all’impresa, questi beni immateriali costituiscono a tutti gli effetti elementi attivi del patrimonio aziendale.
Che diritti conferisce la protezione nazionale sui disegni e modelli?
La diversità di diritti che scaturiscono da ciascuno dei due istituti è un fattore essenziale da considerare quando si sceglie di tutelare giuridicamente un design. Il titolare conoscendo il grado di protezione offerto e i vantaggi/svantaggi del registrato rispetto al non registrato, può elaborare una strategia consona al tipo di prodotto.
Ne consegue che il design non registrato è utilizzabile nella pratica solo ed esclusivamente per reprimere le copie integrali di un prodotto. Si pensi alle borse false vendute in spiaggia o alle imitazioni di prodotti griffati. Al di là di questa ipotesi, l'istituto del design non registrato non serve a tutelare il prodotto in sè, in quanto piccole modifiche nell'aspetto del prodotto sono sufficienti a permetterne la coesistenza. Se lo stesso prodotto fosse tutelato dal design registrato, invece, si potrebbe arrivare a sequestrare i prodotti "imitati" anche in presenza di differenze nella forma.
A chi può essere riconosciuta la titolarità dei diritti sul design italiano?
La facoltà di divulgare o di registrare disegni o modelli nazionali è riconosciuta a qualsiasi persona fisica o giuridica. La titolarità dei diritti su tali disegni e modelli, invece, spetta all'autore o all'impresa in cui nasce il design; essa è acquisita automaticamente per il design non registrato, mentre è richiesta una procedura di registrazione per il registrato.
Nello stesso design registrato, tuttavia, è possibile riscontrare una varietà di casi nella pratica professionale:
disegni e modelli creati svolgendo le proprie mansioni lavorative: in questo caso la titolarità dei diritti spetta al datore di lavoro, il quale non è giuridicamente tenuto a presentare il dipendente come autore del lavoro nella domanda di deposito. Il dipendente designer può pretendere che sia riconosciuto il "diritto morale di paternità" sull'opera solo nel caso in cui vi sia una specifica clausola contrattuale.
disegni e modelli creati su commissione da un committente: in questo la caso la titolarità dei diritti spetta al committente.
Quanto dura la protezione nazionale? È possibile rinnovarla?
Un design registrato rispetto ad uno non registrato presenta un diverso periodo di validità.
I disegni o modelli registrati sono validi per 5 anni a partire dalla data di deposito della domanda. Solamente i design registrati ammettono la possibilità di rinnovare la copertura di cinque anni in cinque anni per un massimo di 25 anni.
I disegni o modelli non registrati, invece, permangono per un massimo di tre anni dalla data di divulgazione e non sono rinnovabili. Per il primi dodici mesi di tale periodo, il cosiddetto "periodo di grazia o di tolleranza", sarà possibile commutare il design non registrato in design registrato.
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TUTELARE ED ESTENDERE
IL DIRITTO
SUL DESIGN