IL DESIGN REGISTRATO

Design registrato vs diritto d'autore

Quali sono le differenze con il diritto d'autore?

Il copyright, o diritto d'autore, è l'insieme di diritti sia di natura economica sia di natura morale che sorgono in modo automatico con la creazione di un'opera artistica dotata di particolare carattere creativo (opera che sia di letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinema, programma per elaboratore).

Tale istituto è gratuito, internazionale e presenta una validità molto estesa nel tempo, infatti dalla sua divulgazione, vale per tutta la vita dell'autore fino a settant'anni dopo la sua morte.

In base a quanto detto, viene subito chiarita quale sia la differenza con il mero design. Esso, infatti, benché per essere riconosciuto debba possedere carattere innovativo ed individuale, prescinde dal contenuto artistico del prodotto o dal fatto che esso sia frutto di uno spiccato ingegno creativo.

A livello legislativo, il diritto d'autore va provato ed esiste solo per le forme con valore artistico; il design registrato, invece, è corredato da un attestato che è considerato di per sé una prova. Per tale ragione, i provvedimenti di sequestro ed inibitoria sono molto più frequenti nel design registrato che non nel copyright.

A comprova di ciò, si noti che ad oggi non esistono, per quel che ci concerne, sentenze di Cassazione che tutelino un oggetto industriale a tre dimensioni tramite il diritto d'autore. Sono state liberamente copiate opere di innegabile pregio come la "chaise longue" di Le Corbusier in quanto escluse dalla tutela d'autore con sentenza. Questo non sarebbe accaduto se la chaise longue fosse stata registrata come modello ed i termini non fossero scaduti. I due o tre casi in cui si è riconosciuta la tutela d’autore ad un oggetto tridimensionale di design industriale si perdono nelle migliaia di casi in cui la tutela d’autore è stata richiesta e non è stata concessa.

Il design registrato, quindi, si configura sicuramente come lo strumento migliore di tutela per un prodotto industriale.

Quando un oggetto industriale può essere tutelato da design, quando dal diritto d'autore?

Si è discusso a lungo sulle opere di design industriale e sulla loro tutelabilità tramite i diritti d'autore. Un prodotto industriale può essere tutelabile tramite diritto d'autore nel caso in cui presenti carattere creativo e valore artistico. Tuttavia nascono delle perplessità sulla "destinazione artistica" dell’industrial design, infatti, quasi sempre il fine di questi prodotti è meramente commerciale. In realta un'esigua minoranza dei prodotti di industrial design ha accesso alla tutela d'autore.

È molto diffusa però tra gli imprenditori la credenza che la forma esterna di un prodotto sia tutelata o tutelabile attraverso il diritto d'autore (se così fosse l'istituto del design registrato non esisterebbe). Tale credenza, a nostra opinione, è alimentata dal fatto che ai contratti di diritto d'autore tra impresa e designer siano applicate delle detrazioni fiscali. Questi contratti sono più appetibili agli occhi degli stessi designer.

Tuttavia, un istituto giuridico come il copyright non può vantare nessun documento "ufficiale" atto a dimostrare la validità e l'esistenza dei propri diritti, cosa che invece accade con il design registrato. I provvedimenti urgenti emmessi dai tribunali sono quindi molto più rari.

In definitiva, dunque, tutelare un prodotto industriale con un potenziale di successo e competitività tramite il design registrato rimane in assoluto la scelta consigliata, anche nel caso in cui tale prodotto mostri un qualche valore artistico o creativo.

È possibile cumulare la protezione nazionale sul design con qualche altra forma di tutela?

La normativa italiana consente, relativamente ad una stessa forma di un prodotto, la possibilità di cumulare la protezione come design nazionale e la protezione come brevetto o come modello di utilità.

Se la tutela sul design protegge unicamente la forma esterna dell'oggetto, la tutela come brevetto o come modello di utilità protegge una soluzione tecnico funzionale. Immaginiamo un braccialetto con una chiusura di sicurezza innovativa: la forma esterna (estetica) del gioiello e della chiusura saranno tutelati dal "design registrato", il modo in cui opera la chiusura può essere un "brevetto d'invenzione" o un "modello d'utilità".

È bene ricordare, però, che le due tipologie di tutela, anche per una diversa durata temporale dei diritti, non possono venire cumulate direttamente in un'unica domanda di registrazione.


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