IL DESIGN REGISTRATO

Tutelare ed estendere il proprio diritto sul design

Il grado di validità del diritto ottenuto dipende in primis dalla professionalità con cui sono state gestite le pratiche di registrazione e in secondo luogo da come il titolare, o chi per lui, veglierà che sul mercato della concorrenza non vi siano prodotti che violino potenzialmente tale diritto.

Inoltre, una volta misurato l'andamento del prodotto sul mercato, il titolare potrà affermare il proprio diritto estendendolo anche al di fuori dei confini nazionali.

Quando è necessario essere rappresentati da terzi e, quali sono i possibili vantaggi?

La portata del diritto in capo ad un disegno o modello, ma più in generale a qualsiasi tipo di titolo di proprietà industriale, dipende da come si esegue la procedura di registrazione. Il grado di professionalità che si applica nella gestione di tali procedimenti determina il grado di validità del diritto ottenuto sul titolo. Dato lo stesso oggetto e tentate tre registrazioni dello stesso:

  1. l’inesperto potrebbe ottenere un diritto nullo o annullabile

  2. il poco esperto, un diritto facilmente aggirabile e non estendibile fuori dall’Europa

  3. l’esperto, un diritto solido che si estende anche ai prodotti simili e facilmente estendibile all’estero.

Si tenga presente che per operare come "consulente in proprietà industriale" in Italia sono necessari una laurea, un tirocinio biennale presso un consulente esperto ed il superamento di un esame di Stato. Al che, affidarsi in mani esperte consentirà di essere costantemente affiancato per:

  • tutte le procedure relative alla pratica

  • risoluzione di qualsiasi controversia

  • formulazione di una strategia ottimale per il raggiungimento di determinati obiettivi

  • procedure di aggiornamento dati della pratica

  • gestione delle scadenze dei pagamenti

  • gestione delle scadenze dei rinnovi

  • gestione di eventuali azioni di nullità

  • gestione di eventuali processi anti-contraffazione.

Quando un design registrato è dichiarato nullo?

Un disegno o modello dichiarato nullo equivale ad un disegno o modello mai esistito. Se per annullare un design registrato comunitario era necessaria una sentenza del Tribunale dei Disegni e Modelli comunitari o di una divisione di annullamento dell’EUIPO, per l'annullamento di un design registrato italiano sarà sufficiente la sentenza di una sezione specializzata di un tribunale italiano.

Il Codice della Proprietà Industriale elenca una serie di cause per le quali un design nazionale, alla stregua di un design comunitario, presenti le prerogative necessarie per la nullità, cioè nel caso in cui:

  • non si tratti di un disegno o modello, oppure non sia parte visibile di un prodotto complesso

  • non sia nuovo

  • non presenti carattere individuale

  • non si conformi al buon costume e all'ordine pubblico

  • presenti simboli, emblemi o stemmi riservati a livello internazionale o nazionale

  • violi un altrui diritto di proprietà intellettuale, in particolare se il disegno o modello si ritenga essere in conflitto con segni distintivi precedenti o se sia parte di un prodotto tutelato dal diritto d'autore

  • il titolare non abbia diritto al design poiché non è né l'autore, né il coautore, né un avente causa.

In quali casi si può parlare di contraffazione e, come agire?

Il design inteso come "forma esterna di un prodotto" è un elemento di incredibile valore per la competitività delle merci sul mercato. Tuttavia essendo il primo strumento di conoscibilità del prodotto stesso, poiché ne costituisce la parte immediatamente visibile, è decisamente alla portata dell'osservatore e anche del concorrente che, in buona o cattiva fede, potrebbe appropriarsene indebitamente.

È qui che si parla di contraffazione. La contraffazione, infatti, non è nient'altro che la violazione di uno dei diritti di Proprietà industriale acquisiti. Nel linguaggio tipico delle "dogane" si ha invece contraffazione quando é violato un diritto al marchio, mentre si ha usurpazione quando é violato un design o un brevetto.

La contraffazione ha origini decisamente primitive, esistono casi risalenti agli egizi, e nonostante l'impegno delle istituzioni per prevenirlo e osteggiarlo, oggi ha assunto una portata davvero incalcolabile anche a causa dei nuovi sistemi di comunicazione, in particolar modo del web, che ne hanno favorito la diffusione. Sebbene alcuni settori risultino essere maggiormente colpiti, si veda ad esempio il settore dell'abbigliamento e della moda, il fenomeno si estende in vasta scala in tutti i maggiori settori produttivi del nostro paese.

Colui che intende perciò commercializzare un oggetto industriale, o anche un capo di abbigliamento o un accessorio di qualsiasi tipo esso sia, deve tutelarsi dalla contraffazione con la stessa attenzione e cura con cui protegge giuridicamente il prodotto stesso. Infatti, i danni conseguenti ad un contraffazione possono essere davvero gravi per l'impresa, poiché vanno a colpire proprio quelli che sono i fattori concorrenziali che ne determinano il successo sul mercato, ossia l'aspetto economico, l'immagine aziendale e la competitività stessa sia del prodotto che dell'impresa.

È per questo motivo che, tornando in materia di disegni e modelli, il titolare di un design o chi per lui deve costantemente monitorare il panorama di commercializzazione del proprio prodotto e creare una vera e propria strategia di controllo a sua tutela:

  1. preventivamente, andando ad incrementare le proprie conoscenze sul diritto nazionale e internazionale in merito alla contraffazione, oltre che sulle misure risolutive applicabili in caso questa si verifichi;

  2. dopo la registrazione/divulgazione, controllare periodicamente le pubblicazioni nei settori specializzati in modo tale da verificare se vi sia qualche prodotto potenzialmente lesivo rispetto al proprio. In questo caso sarà possibile avviare una procedura di nullità;

  3. dopo la registrazione/divulgazione, controllare tra i prodotti immessi sul mercato quelli potenzialmente lesivi rispetto al proprio design ed eventualmente sottoporre una domanda di vigilanza doganale affinché questi siano ritirati dai traffici commerciali;

  4. una volta costatata la contraffazione, chiedere un parere legale al fine di intraprendere le dovute azioni giudiziarie.

In Italia, si sono fatti passi da gigante nel creare sul piano normativo ed istituzionale degli strumenti capaci di combattere in modo efficacie la contraffazione, al fine di rilanciare la competitività in campo industriale del made in Italy. Oltre ad un inasprimento delle pene per i reati di questo genere, sono stati istituiti una serie di enti deputati al controllo di questo fenomeno in Italia:

  • nel 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato vita alla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - UIBM che, attraverso la sua politica, attua contemporaneamente una sensibilizzazione sui temi della contraffazione e una lotta nei confronti di questa;

  • nel 2010, viene istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale;

  • nel 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico istituisce un Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC), un vero e proprio organo istituzionale che si adopera per la lotta alla contraffazione.

Ottenuti i diritti nazionali sul design, è possibile procedere con una registrazione comunitaria?

Un design italiano può essere estendere i propri diritti a livello dei paesi della Comunità Europea attraverso l'istituto giuridico del design comunitario.

A partire dalla data di deposito della domanda come design nazionale fino ai 6 mesi successivi, il titolare del disegno o modello potrà decidere se presentare domanda di registrazione comunitaria presso l'ufficio EUIPO con sede ad Alicante.

La registrazione comunitaria si configura come una valida strategia di estensione della protezione per i territori dell'Unione Europea: infatti senza procedere a singole registrazioni nei diversi stati, con una sola domanda di registrazione e una sola pratica sarà possibile far valere gli stessi diritti sul proprio design simultaneamente in una pluralità di stati, quali:

Austria, Benelux (Belgio, Olanda, Lussemburgo), Bulgaria, Cipro, Croazia,

Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia,

Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo,

Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Ottenuti i diritti nazionali sul design, è possibile procedere con una registrazione internazionale?

I diritti su un design italiano possono essere estesi anche in una serie di altri paesi, designati dall'Accordo dell'Aja, nei quali il disegno o modello registrato equivale ad un deposito nazionale soggetto alle normative in materia (requisiti, limitazioni, diritti e durata) dei singoli stati.

Gli stati designabili potrebbero essere differenti a seconda della nazionalità del titolare del disegno o modello, per quanto a noi concerne, i paesi che un richiedente italiano può designare per un deposito internazionale sono:

African Intellectual Property Organization (AOPI), Albania, Armenia, Azerbaigian,

Belize, Benelux, Benin, Bosnia e Erzegovina, Botswana, Bulgaria,

Corea del Nord, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca,

Egitto, Estonia, Francia, Finlandia, Gabon, Georgia, Germania, Ghana, Grecia,

Islanda, Italia, Kirghizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,

Macedonia, Mali, Marocco, Moldavia, Monaco, Mongolia, Montenegro,

Namibia, Niger, Norvegia, Oman, Polonia, Romania, Ruanda,

Sao Tome and Principe, Serbia, Senegal, Singapore, Slovenia, Siria, Spagna, Svizzera, Suriname,

Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Unione Europea.

Anche gli Stati che non aderiscono alle Convenzioni Internazionali riconoscono tutela al design, per essi (come ad esempio la Cina) è necessario provvedere con singoli depositi nazionali.

Il titolare che intende depositare un disegno o modello in uno di questi paesi può procedere alla registrazione o direttamente o meglio attraverso un consulente in Proprietà Industriale.



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IL DESIGN

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DESIGN REGISTRATO

VS

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